Con la sentenza della prima sezione civile n. 32871/2018 la Corte di Cassazione in tema di separazione personale dei coniugi, ha stabilito che la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse, del nuovo nucleo familiare.